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Pratiche CIA e SCIA (sostituiscono la D.I.A.)
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Manutenzioni ordinarie
Le manutenzioni ordinarie e attività elencate all'art. 6 del T.U. sull’edilizia potranno essere condotte senza alcuna comunicazione. Ciascuna regione potrebbe ampliare l’elenco delle opere connesse all'attività "edilizia libera".
Manutenzioni Straordinarie con Comunicazione d'Inizio Attività (CIA)
Le manutenzioni straordinarie su parti non strutturali e senza incrementi di superfici e volumi e altre attività elencate all'articolo 6 del T.U potranno essere condotte con la semplice Comunicazione d'Inizio Attività (CIA). Con la comunicazione sarà il professionista incaricato a verificare la rispondenza dei lavori e il rispetto delle norme e non più l'amministrazione. Inoltre non andrebbero presentate né variazioni in corso d'opera (sostituita da una nuova comunicazione di inizio attività) né la fine lavori.
Con la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) si potranno effettuare:
- Interventi di manutenzione straordinaria che non interessano parti strutturali.
- Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche con esclusione della realizzazione di manufatti esterni che modifichino la sagoma dell'edificio, e come le rampe e/o esterni.
- Strutture temporanee per la ricerca nel sottosuolo.
- Strutture per movimenti terra connessi ad attività agricolo pastorale e impianti idraulico agrari.
- Realizzare serre mobili stagionali non in muratura, funzionali all'attività agricola.
- Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni e/o aree di sosta e parcheggio.
- Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo a servizio degli edifici.
- Arredamento di aree pertinenziali degli edifici.
Per gli interventi di cui sopra, la legge ha previsto l'obbligo di allegare una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato.
Interventi con Segnalazione certificata d'Inizio Attività (SCIA)
Il 30 luglio 2010, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo definitivo della manovra fiscale. La nuova norma stabilisce espressamente che la “Segnalazione Certificata Inizio Attività” (SCIA), sostituisce direttamente le espressioni di “Dichiarazione Inizio Attività” e “Dia”. Basterà quindi una “Segnalazione Certificata Inizio Attività” (SCIA) da presentare all’amministrazione competente, al fine di poter fin da subito iniziare un’attività (senza più dover attendere 30 giorni), corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici.
Sono soggetti alla SCIA interventi su parti strutturali o con aumenti volumetrici e tutte quelle attività per le quali a livello locale non è richiesto il permesso di costruire come:
- Modifica di elementi strutturali (es. demolizione e/o spostamento di muri portanti).
- Aumento della superficie o della volumetria dell'unità immobiliare.
- Cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di intervento.
- Frazionamento in più unità immobiliari.
Opere soggette a Permesso di Costruire
Laddove l'ordinamento prevede limiti o specifici strumenti di programmazione settoriale non si potrà applicare la SCIA. Pertanto sono esclusi gli interventi che contemplino nuova volumetria edificabile che va ad incidere sui limiti imposti dagli strumenti urbanistici. Servirà il permesso di costruire anche per le attività elencate all'art.10 del T.U. sull'edilizia e nuove costruzioni ovvero:
- Interventi di nuova costruzione;
- Interventi di ristrutturazione urbanistica;
- Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Lo strumento della SCIA è escluso anche nei casi in cui sussistano “vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione delle finanze”.
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Alcuni esempi di DIA da noi realizzate |
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